"BASSI LUCA REAL ESTATE CONSULTING"
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                                                                  N E W S


                              ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (A.P.E.)

Dal 4 agosto 2013, con la conversione in legge del dl. 63/2013 tramite la Legge 90/2013 che recepisce la direttiva europea 2010/31/UE, l’A.P.E. (Attestato di Prestazione Energetica) fa definitivamente il suo ingresso nel mercato immobiliare. Sinteticamente l’A.P.E.  è il documento che attesta la prestazione energetica di un edificio e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica. L’A.P.E. sostituisce l’A.C.E. (Attestato di Certificazione Energetica) ed è più complesso di quest’ultimo attestando i consumi e le prestazioni energetiche di un edificio che a sua volta dipende dalla quantità annua di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede necessaria per soddisfare, con un uso standard dell’immobile, i vari bisogni energetici dell’edificio; deve essere redatto da un tecnico qualificato (certificatore).
In sintesi si tratta di attribuire una determinata classe di merito (da “G” ad “A+”) per tutti gli edifici in base alle loro caratteristiche costruttive, in modo da mettere in condizione chi voglia acquistare un immobile di sapere quelle che sono le caratteristiche del medesimo dal punto di vista del fabbisogno energetico.



CHI RIGUARDA LA NUOVA NORMATIVA SULL’A.P.E.?

- Chi vuole mettere in vendita o affittare un immobile
“Nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti
annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali devono riportare gli indici di prestazione energetica dell'involucro e globale dell'edificio o dell’unità immobiliare e la classe energetica
corrispondente”.
“Nel caso di vendita, di trasferimento di immobili a titolo
gratuito o di nuova locazione di edifici o unità immobiliari, ove
l'edificio o l’unità non ne sia già dotato, il proprietario è
tenuto a produrre l'attestato di prestazione energetica. In tutti i casi, il proprietario deve rendere disponibile
l'attestato di prestazione energetica al potenziale acquirente o al
nuovo locatario all'avvio delle rispettive trattative e consegnarlo
alla fine delle medesime; in caso di vendita o locazione di un
edificio prima della sua costruzione, il venditore o locatario
fornisce evidenza della futura prestazione energetica dell'edificio e
produce l'attestato di prestazione energetica entro quindici
giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilità”.

-  Chi vende, dona o affitta un immobile
“Nei contratti di vendita, negli atti di trasferimento di
immobili a titolo gratuito o nei nuovi contratti di locazione di
edifici o di singole unità immobiliari è inserita apposita clausola
con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto
le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in
ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici. L'attestato di prestazione energetica deve essere
allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di
immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la
 nullità degli stessi contratti”.


-  Chi costruisce un nuovo immobile o effettua ristrutturazioni importanti su un immobile esistente.
“Gli edifici di nuova costruzione e
quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, sono dotati di un
attestato di prestazione energetica prima del rilascio del
certificato di agibilità. Nel caso di nuovo edificio, l'attestato
è prodotto a cura del costruttore, sia esso committente della
costruzione o società di costruzione che opera direttamente. Nel
caso di attestazione della prestazione degli edifici esistenti l'attestato è prodotto a cura del
proprietario dell'immobile.

 

PER QUANTO TEMPO HA VALORE L’A.P.E.?

-  La validità massima dell’A.P.E. è di 10 anni.
“L'attestato di prestazione energetica ha una
validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio
ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o
riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o
dell’unità immobiliare. La validità temporale massima è
subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di
controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici
dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese
le eventuali necessità di adeguamento, previste. Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni,
l'attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell'anno
successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non
rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza
energetica”.

-  Non deve fare l’A.P.E. chi possiede già una certificazione in corso di validità ( A.C.E.)
“L'obbligo di dotare l'edificio di un attestato di prestazione
energetica viene meno ove sia già disponibile un attestato in corso
di validità, rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE”.



QUALI SANZIONI SONO PREVISTE?

-  Da 700 a 4.200 euro per i tecnici certificatori.
“Il professionista qualificato che rilascia la
relazione tecnica compilata senza il
rispetto degli schemi e delle modalità stabilite nel
decreto, o un
attestato di prestazione energetica degli edifici senza il
rispetto dei criteri e delle metodologie di cui
all'articolo 6, è punito con una sanzione amministrativa
non inferiore a 700 euro e non superiore a 4200 euro”.

-  Da 3.000 a 18.000 euro per i costruttori o per chi ristruttura.
“In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un
attestato di prestazione energetica gli edifici di nuova
costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni
importanti, il
costruttore o il proprietario è punito con la sanzione
amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a
18000 euro.

-  Da 3.000 a 18.000 euro per i proprietari venditori.
“In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un
attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità
immobiliari nel caso di vendita, il proprietario è punito con la
sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non
superiore a 18000 euro”.

-  Da 300 a 1.800 euro per i proprietari locatori.
“In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un
attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità
immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione, il proprietario è
punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 300
euro e non superiore a 1800 euro”.

-  Da 500 a 3.000 euro per i proprietari o agenzie immobiliari.
“In caso di violazione dell'obbligo di riportare i
parametri energetici nell'annuncio di offerta di vendita o
locazione, il
responsabile dell'annuncio è punito con la sanzione
amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a
3000 euro.”



                                                                                                       DOTT. LUCA BASSI

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