Dal 4 agosto 2013, con la conversione in legge del dl. 63/2013 tramite la Legge 90/2013 che recepisce la direttiva europea 2010/31/UE, l’A.P.E. (Attestato di Prestazione Energetica) fa definitivamente il suo ingresso nel mercato immobiliare. Sinteticamente l’A.P.E. è il documento che attesta la prestazione energetica di un edificio e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica. L’A.P.E. sostituisce l’A.C.E. (Attestato di Certificazione Energetica) ed è più complesso di quest’ultimo attestando i consumi e le prestazioni energetiche di un edificio che a sua volta dipende dalla quantità annua di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede necessaria per soddisfare, con un uso standard dell’immobile, i vari bisogni energetici dell’edificio; deve essere redatto da un tecnico qualificato (certificatore). In sintesi si tratta di attribuire una determinata classe di merito (da “G” ad “A+”) per tutti gli edifici in base alle loro caratteristiche costruttive, in modo da mettere in condizione chi voglia acquistare un immobile di sapere quelle che sono le caratteristiche del medesimo dal punto di vista del fabbisogno energetico.
CHI RIGUARDA LA NUOVA NORMATIVA SULL’A.P.E.?
- Chi vuole mettere in vendita o affittare un immobile “Nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali devono riportare gli indici di prestazione energetica dell'involucro e globale dell'edificio o dell’unità immobiliare e la classe energetica corrispondente”. “Nel caso di vendita, di trasferimento di immobili a titolo gratuito o di nuova locazione di edifici o unità immobiliari, ove l'edificio o l’unità non ne sia già dotato, il proprietario è tenuto a produrre l'attestato di prestazione energetica. In tutti i casi, il proprietario deve rendere disponibile l'attestato di prestazione energetica al potenziale acquirente o al nuovo locatario all'avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime; in caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore o locatario fornisce evidenza della futura prestazione energetica dell'edificio e produce l'attestato di prestazione energetica entro quindici giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilità”.
- Chi vende, dona o affitta un immobile “Nei contratti di vendita, negli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici. L'attestato di prestazione energetica deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti”.
- Chi costruisce un nuovo immobile o effettua ristrutturazioni importanti su un immobile esistente. “Gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, sono dotati di un attestato di prestazione energetica prima del rilascio del certificato di agibilità. Nel caso di nuovo edificio, l'attestato è prodotto a cura del costruttore, sia esso committente della costruzione o società di costruzione che opera direttamente. Nel caso di attestazione della prestazione degli edifici esistenti l'attestato è prodotto a cura del proprietario dell'immobile.
PER QUANTO TEMPO HA VALORE L’A.P.E.?
- La validità massima dell’A.P.E. è di 10 anni. “L'attestato di prestazione energetica ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell’unità immobiliare. La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento, previste. Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l'attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica”.
- Non deve fare l’A.P.E. chi possiede già una certificazione in corso di validità ( A.C.E.) “L'obbligo di dotare l'edificio di un attestato di prestazione energetica viene meno ove sia già disponibile un attestato in corso di validità, rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE”.
QUALI SANZIONI SONO PREVISTE?
- Da 700 a 4.200 euro per i tecnici certificatori. “Il professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica compilata senza il rispetto degli schemi e delle modalità stabilite nel decreto, o un attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all'articolo 6, è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4200 euro”.
- Da 3.000 a 18.000 euro per i costruttori o per chi ristruttura. “In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, il costruttore o il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro.
- Da 3.000 a 18.000 euro per i proprietari venditori. “In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di vendita, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro”.
- Da 300 a 1.800 euro per i proprietari locatori. “In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1800 euro”.
- Da 500 a 3.000 euro per i proprietari o agenzie immobiliari. “In caso di violazione dell'obbligo di riportare i parametri energetici nell'annuncio di offerta di vendita o locazione, il responsabile dell'annuncio è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.”